Tasse Universitarie


Tutte le informazioni relative alle tasse universitarie e alle modalità di pagamento sono riportate nelle modalità di iscrizione. Qui di seguito sono riportate le informazioni relative al regolamento previsto per il contributo-borsa di studio e le informazioni relative alle detrazioni fiscali:

Art. 1

La Cooperativa Sociale IPU con oneri a carico del proprio bilancio oppure con fondi provenienti da contratti o convenzioni con enti pubblici e privati ovvero da atti di liberalità, istituisce borse di studio per studenti, privi di mezzi, che ne facciano formale richiesta.

 

Art. 2

I contributi saranno discrezionalmente attribuiti, sino all’esaurimento del fondo totale disponibile per l’anno in corso, dall’organo competente, dopo l’avvenuta iscrizione, con contestuale versamento della prima rata.

 

Art. 3

La documentazione richiesta è la seguente:

  • Modulo per la richiesta di riduzione (scarica);
  • Attestazione ISEE in corso di validità.

Per gli istituti privati (fatta eccezione per quelli musicali che non danno origine ad alcuna detrazione) l’agevolazione è ammessa in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali. In particolare, sono detraibili gli oneri relativi alla frequenza dei seguenti corsi e master.

 

CORSI SOGGETTI A DETRAZIONE

Corsi di specializzazione e per laureati a condizione che essi siano riconosciuti dall’ordinamento universitario: non sono pertanto detraibili, per esempio, le spese sostenute per la frequenza ai corsi istituiti dagli ordini professionali per accedere agli esami di abilitazione (circ. n. 7/1993).

Corsi di dottorato di ricerca presso l’università (ris. n. 11/2010).

Corsi presso università libere; in questo caso, la circolare n. 11/1987 ha stabilito, per la determinazione dell’importo detraibile, un duplice criterio e cioè l’identità o affinità per materia con i corsi tenuti presso un’università statale e un criterio territoriale, basato sulla ricerca dei corsi equiparabili nella stessa città, o mancando in questa, in una città della stessa regione (circ. n. 11/1987).

Master universitari
: danno luogo alla detrazione se, per durata e struttura dell’insegnamento, sono assimilabili a corsi universitari di specializzazione e sono gestiti da istituti universitari pubblici o privati (circ. n.101/2000, punto 8.2).

Corsi presso istituti o università private o straniere: sono detraibili, facendo riferimento alla spesa per la frequenza di corsi analoghi tenuti presso l’università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente e considerando come importo massimo detraibile quello del corso analogo nell’istituto statale italiano; sono escluse dal descritto beneficio, ovviamente, le spese di viaggio e alloggio (circ. n. 95/2000 punto 1.5.1).

Spese per la partecipazione alle prove di accesso ai corsi universitari a numero chiuso, con test di verifica della preparazione. Tali prove sono, infatti, indispensabili per accedere allo specifico corso universitario (ris. n. 87/2008).

N.B. Le detrazioni sopra indicate seguono il principio di cassa e devono perciò essere indicate nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui le spese sono sostenute; esse spettano anche se sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, indicati nell’art. 12 del Tuir. Le tasse universitarie possono essere portate in detrazione dal genitore anche se lo studente è fuori corso.

Fonte: Studenti e Fisco – Agenzia delle Entrate

 

 

Tasse Universitarie ultima modifica: 2017-01-12T17:24:09+00:00 da redazione