Riconoscimento titoli


INFORMAZIONI GENERALI

Le trasformazioni sociali ed i loro riflessi sul mondo delle professioni e, più in generale, sul mondo del lavoro, hanno reso necessaria una più attenta e serena valutazione da parte degli ordinamenti della portata delle esperienze formative provenienti dall’esterno, soprattutto nell’ambito dell’istruzione superiore. Si tratta, da un parte, di un mutamento finalizzato a semplificare i criteri di equivalenza dei gradi e dei titoli universitari conseguiti all’estero, dall’altra di un cambiamento teso a valutare correttamente la formazione culturale nell’ottica della sua migliore utilizzazione professionale.

Le nuove esigenze legate alla libera mobilità delle persone e dei lavoratori hanno reso necessario riconsiderare il regime giuridico della circolazione dei titoli di studio a favore di una più moderna concezione  dell’insegnamento superiore. In questa direzione si è mossa la Convenzione di Lisbona, che ha attribuito alle università la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani. Tale Convenzione ha, inoltre, stabilito che “ogni Parte può subordinare il riconoscimento dei titoli di studio di insegnamento superiore rilasciati da istituti accademici stranieri che operano nel suo territorio a requisiti specifici di legislazione nazionale o ad accordi specifici firmati con la Parte a cui appartengono tali istituti”.

Con particolare attenzione ai titoli accademici ecclesiastici resta, comunque, vigente la disciplina concordataria di cui agli accordi del 1984, mantenendo in capo al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca la competenza per il loro riconoscimento. La natura dell’azione di riconoscimento non richiede, infatti, la comparazione con analogo titoli di studio italiano, così come avviene nella vecchia procedura di equipollenza, di cui alla Convenzione di Lisbona, attuata mediante la verifica del contenuto curriculare e una previa valutazione discrezionale dell’autorità amministrativa; bensì il solo accertamento circa la corrispondenza di livello fra titolo accademico ecclesiastico e titolo italiano, ossia parità della durata del corso di studi e del numero di annualità di esami sostenuti. In tale ambito, quindi, è preclusa quella valutazione discrezionale che caratterizza il riconoscimento dei titoli stranieri da parte delle amministrazioni statali. Questa situazione, se da un lato preclude al titolo accademico ecclesiastico di essere equivalente al titolo accademico italiano nei casi in cui per esplicare i suoi effetti la legge richieda uno specifico contenuto curriculare (per esemplificare, una laurea in teologia non può costituire titolo di ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato), dall’altro assicura che, accertata la corrispondenza di livello, il titolo acquisisca efficacia nell’ordinamento italiano per tutti quegli ambiti in cui sia necessario il possesso di un titolo accademico, senza alcun riferimento ad una specifica classe.  Da ciò deriva che, in presenza di formale corrispondenza fra titolo accademico ecclesiastico e titolo accademico italiano, il primo consegue gli stessi effetti giuridici del secondo, senza alcun apprezzamento discrezionale da parte delle amministrazioni pubbliche, con il solo limite per gli effetti connessi a specifici contenuti curriculari.

In questa direzione il 13 febbraio 2019, nell’ottica della più profonda collaborazione che da decenni caratterizza i rapporti tra Stato Italiano e Santa Sede, è stato firmato tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica, l’accordo per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio conseguiti nelle Istituzioni di formazione superiore. Tale accordo garantisce la riconoscibilità e la spendibilità reciproca dei titoli della formazione superiore anche per coloro che hanno scelto di svolgere il proprio percorso di studi all’interno di Istituzioni accademiche della Santa Sede che si trovano sul territorio italiano. Tale intesa viene a completare definitivamente il quadro giuridico delle relazioni fra i sistemi formativi dei due Stati, permettendo agli studenti la libera circolazione dei titoli e la libera collocazione professionale all’interno dei due ordinamenti.

DOMANDE FREQUENTI

Che cos'è l'Università Pontificia Salesiana?

L’Università Pontifica Salesiana (UPS) è un’Università pubblica di Diritto Pontificio dipendente dalla Santa Sede, con sede a Roma.
L’Università Pontificia Salesiana è promossa dalla Società Salesiana di S. Giovanni Bosco e canonicamente eretta presso di essa dalla Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi (ora Dicastero per la Cultura e l’Educazione Cattolica) con Decreto del 3 maggio 1940 (Prot. N. 265/40) con il titolo Pontificio Ateneo Salesiano. Del nuovo titolo Pontificia Studiorum Universitas Salesiana (Università Pontificia Salesiana) l’Ateneo è stato decorato da Paolo VI con il Motu Proprio Magisterium vitae del 24 maggio 1973.

Come è articolato il sistema di studi universitari della Santa Sede?

La struttura fondamentale del sistema di istruzione superiore della Santa Sede è il seguente:

  • Il primo ciclo dura almeno tre anni, questo ciclo fornisce un’introduzione fondamentale all’ambito disciplinare e alla sua corretta metodologia scientifica. Una volta completato con successo, il primo ciclo si conclude con il grado accademico di Baccalaureatus (Baccalaureato).
  • Il secondo ciclo dura almeno 2 anni e dà inizio a una specializzazione in un settore scelto. Completato con successo questo ciclo, si ottiene il grado accademico di Licentia (Licenza).
  • Il terzo ciclo, che in genere dura tre anni o comunque “un tempo adeguato”, prevede il completamento della formazione scientifica e la stesura, la difesa e, nella maggior parte dei casi, la pubblicazione di una tesi di dottorato che deve offrire un reale contributo al progresso della scienza. Si conclude con il grado accademico di Doctoratus (Dottorato).

Che cosa vuol dire Baccalaureato?

La denominazione “Baccalaureato” indica il primo grado accademico (bachelor’s degree) rilasciato dalle Università pontificie. I titoli di Baccalaureato rilasciati dalle Università della Santa Sede corrispondono per livello ai titoli di Laurea Triennale rilasciati dalle Università italiane. Il primo grado accademico si consegue al termine del primo ciclo di studi universitari (pari a 180 crediti ECTS) e corrisponde al 6° livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e dell’International Standard Classification of Education 2011 (ISCED).

Che cosa vuol dire Licenza?

La denominazione “Licenza” indica il secondo grado accademico (master’s degree) rilasciato dalle Università pontificie. I titoli di Licenza rilasciati dalle Università della Santa Sede corrispondono per livello ai titoli di Laurea Magistrale rilasciati dalle Università italiane.
Il secondo grado accademico si consegue al termine del secondo ciclo di studi universitari (pari a 120 crediti ECTS) e corrisponde al 7° livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e dell’International Standard Classification of Education 2011 (ISCED).

Che differenza intercorre fra ECTS e CFU?

Per favorire la mobilità intraeuropea degli studenti e dei laureati (trasferimento dei crediti), ma anche per la costruzione dei curricula nazionali ed internazionali (accumulazione dei crediti) previsti nella nuova architettura europea a tre cicli (1°ciclo: Baccalaureato/Laurea Triennale; 2° ciclo: Licenza/Laurea Magistrale; 3° ciclo: Dottorato di ricerca), la Dichiarazione di Bologna (1999) poneva l’adozione di un comune sistema di crediti comune all’interno dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore.
In conseguenza a questo, quindi, si è reso necessario che ogni Corso di laurea, in ogni Paese aderente all’EHEA, fosse strutturato in ECTS.

  • In cosa consistono gli ECTS europei?
    Secondo le definizioni europee i crediti ECTS esprimono il volume dell’apprendimento, basandosi su risultati di apprendimento già definiti ed il relativo carico di lavoro».
    I “risultati di apprendimento”, quindi, sintetizzati in un ECTS (come anche nei CFU previsti dalla normativa italiana) descrivono ciò che l’individuo conosce, comprende ed è in grado di fare una volta completato un processo di apprendimento (conoscenze, abilità e competenze).
    Il “carico di lavoro” è una stima del tempo normalmente richiesto per completare tutte le attività di apprendimento (lezioni, seminari, progetti, esercitazioni pratiche, tirocini e studio individuale) necessarie per conseguire i risultati di apprendimento definiti. Normalmente, 1 ECTS = 25 ore di carico di lavoro (di cui una parte è svolto nella frequenza in aula, una parte nelle attività svolte dallo studente a casa per esercitazione o studio individuale).
  • In cosa consistono i CFU italiani?
    Con i DM 509/99 e DM 270/04 la legislazione italiana ha interamente acquisito per le Università le definizioni di crediti e le procedure condivise a livello europeo. Il sistema in CFU (Crediti Formativi Universitari), quindi, corrisponde alla richiesta che i titoli dell’EHEA siano definiti, secondo la denominazione internazionale, in ECTS.
    L’art. 1 del DM 270/04 definisce, infatti, il CFU come «la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata formazione iniziale, per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio».
    Anche i CFU, quindi, come i crediti ECTS, si basano sui tempi e sui risultati dell’apprendimento, piuttosto che sui tempi di insegnamento e sui contenuti dei piani di studio. I risultati di apprendimento, inoltre, sono intesi non più solo come acquisizione di conoscenze, ma anche di abilità e competenze.

Che cos'è il Diploma Supplement?

Il Diploma Supplement o Supplemento al Diploma è un documento allegato al titolo di studio finale, volto a migliorare la “trasparenza” internazionale e a facilitare il riconoscimento accademico e professionale del titolo conseguito.
Il suo compito è quello di fornire una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi intrapresi e completati con successo dalla persona a cui si riferisce. Si basa su uno schema internazionale sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO.

I titoli accademici dell’Università Pontificia Salesiana sono riconosciuti internazionalmente?

Sì. I titoli accademici dell’Università Pontificia Salesiana sono rilasciati per conto della Santa Sede (Holy See). La Santa Sede ha aderito alla Convenzione di Lisbona che favorisce la mobilità internazionale e stabilisce il reciproco riconoscimento dei titoli di studio relativi all’istruzione superiore tra gli Stati che fanno parte dell’EHEA. Non è dunque obbligatorio attestare il valore di un titolo di studio fra i Paesi dell’EHEA. Tuttavia, è a discrezione dell’istituzione/ente ricevente esigerlo o meno: è pertanto consigliabile attivare la pratica di riconoscimento.
Per tutti gli altri Stati non aderenti all’EHEA, il riconoscimento dei titoli è definito secondo i Concordati e le Legislazioni vigenti nei diversi Stati e le norme particolari delle singole Università o Istituti Universitari.

Che cosa significa “EHEA”?

European Higher Education Area, ovverosia Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore. Si tratta di una collaborazione internazionale formalizzata tra 49 Stati riguardante l’istruzione superiore. Questi 49 Paesi (di cui fanno parte anche la Santa Sede e l’Italia) accettano e adottano riforme sull’istruzione superiore sulla base di valori e riferimenti comuni.
Le istituzioni universitarie di queste nazioni sono impegnate a rendere i propri sistemi sempre più compatibili, al fine di garantire la libera circolazione del personale e degli studenti, facilitando il riconoscimento dei titoli e l’occupabilità.

I titoli accademici dell’Università Pontificia Salesiana sono riconosciuti in Italia?

Sì. Innanzitutto, sia l’Italia che la Santa Sede hanno sottoscritto la Convenzione di Lisbona e sono membri a pieno titolo dell’EHEA.
Inoltre, in seguito all’accordo Italia-Santa Sede del 2019 per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio della formazione superiore, si stanno definendo le corrispondenze precise tra i diversi curricoli. In attesa di tale definizione che semplificherà ulteriormente le procedure, è necessario vidimare e legalizzare il titolo di studio conseguito.
In conformità a quanto disposto da tale accordo, sono corrispondenti per livello:

  • i titoli di Laurea rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore italiane e i titoli di Baccalaureato rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore della Santa Sede;
  • i titoli di Laurea Magistrale rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore italiane e i titoli di Licenza rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore della Santa Sede;
  • i titoli di Dottorato di Ricerca rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore italiane e i titoli di Dottorato rilasciati dalle Istituzioni della formazione superiore della Santa Sede.

Chi si occupa della pratica di riconoscimento?

Ai fini del riconoscimento del Diploma di Baccalaureato/Licenza delle Università Pontificie, le procedure maggiormente richieste per le eventuali pratiche amministrative universitarie o professionali sono la vidimazione, cioè l’apposizione dei timbri che attestano l’autenticità del titolo da parte dalla Congregazione per l’educazione Cattolica e della Segreteria di Stato Vaticano, e la legalizzazione, che conferma l’autenticità della firma apposta sul titolo di studio del pubblico ufficiale che lo ha rilasciato e l’autenticità del timbro presente sull’atto.
A seconda della finalità del riconoscimento del Diploma di Baccalaureato/Licenza, può essere richiesta anche la dichiarazione di valore del titolo di studio. La dichiarazione di valore non è una forma di riconoscimento del titolo, ma un documento di natura informativa che descrive il valore del titolo di studio nel Paese d’origine. Il laureato che lo desideri può procedere in autonomia alla richiesta della dichiarazione di valore all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede.
La dichiarazione di valore, per i Paesi appartenenti all’EHEA, oggi viene di norma sostituita dal Diploma Supplement (vedi sezione Che cos’è il Diploma Supplement?).

Il titolo di Baccalaureato permette l’accesso ai corsi di laurea magistrale offerti dalle Università italiane?

Sì. La Convenzione di Lisbona, che riguarda il principio della reciprocità delle Convenzioni internazionali circa il riconoscimento dei titoli di studio, obbliga ciascuno Stato al riconoscimento di titoli esteri che soddisfano le condizioni generali di accesso all’insegnamento superiore, se non sarà provata una “differenza sostanziale” tra i due titoli di studio.
In assenza di accordi specifici tra Stati, leggi o decreti ministeriali che stabiliscano in modo sovraordinato l’equipollenza tra titoli di Paesi diversi, sono le Università italiane, nella loro autonomia, a valutare i titoli accademici stranieri ai fini della prosecuzione degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiano; esse possono quindi richiedere, discrezionalmente, procedure aggiuntive. Il provvedimento mediante il quale, in Italia, i singoli atenei attribuiscono a un titolo di studio conseguito all’estero lo stesso valore legale di un titolo di studio presente nell’ordinamento italiano è chiamato riconoscimento accademico (un tempo chiamato equipollenza).

In che cosa consiste il riconoscimento accademico e chi se ne occupa?

Il riconoscimento accademico comporta il riconoscimento totale di un titolo accademico conseguito all’estero.
Tale procedimento amministrativo è finalizzato all’adozione di un provvedimento mediante il quale si attribuisce a un titolo conseguito all’estero lo stesso valore legale di un titolo di studio presente nell’ordinamento italiano.
La dichiarazione finale sarà l’esito di una valutazione dettagliata del percorso di studi. L’atto dichiarativo conferisce valore legale al titolo straniero riconoscendone la validità in Italia, assimilandolo una volta per tutte a un titolo italiano e consentendone tutti gli usi ad esso ricollegabili.
Il riconoscimento accademico viene rilasciato a specifiche condizioni esclusivamente dagli Atenei italiani ed è quindi presso di essi che si deve inoltrare la domanda.
Le autorità accademiche possono: riconoscere l’equipollenza a tutti gli effetti o riconoscere il titolo ai fini dell’abbreviazione del similare corso di studi.
Solo con tale riconoscimento il titolo estero diventa titolo italiano a tutti gli effetti previsti dall’ordinamento.

I titoli accademici dell’Università Pontificia Salesiana sono spendibili negli stessi contesti di un titolo acquisito presso un’Università italiana?

Sì, è possibile utilizzare il proprio titolo negli stessi ambiti lavorativi pubblici o privati di un titolo acquisito presso un’Università italiana.
Solo per la partecipazione a concorsi per posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane, ove sia esplicitamente richiesto il conseguimento di un titolo di studio italiano, è prevista l’attivazione della procedura di equivalenza. L’equivalenza di un titolo di studio estero permette di partecipare al concorso senza che venga rilasciato un titolo italiano o senza seguire la procedura per ottenere il riconoscimento accademico. Il riconoscimento così operato ha valore solo per l’accesso al concorso a cui si vuole partecipare e viene rilasciato quando effettivamente serve, cioè, in linea di massima, al momento del superamento delle prove scritte. La domanda in questi casi va presentata su apposito modulo, allegando i documenti richiesti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio P.P.A. – Servizio Reclutamento) e, contestualmente, al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).

Riconoscimento titoli ultima modifica: 2016-07-06T10:39:40+00:00 da redazione